Programma pilota: 30 % di sconto nel primo anno. Posti limitati. Vedi le condizioni

Fissa un primo colloquio
Complass – Navigate compliance Complass – Navigate compliance

A chi si rivolge

Per importatori e distributori: Ben posizionati anche senza sviluppo proprio

Anche senza sviluppo proprio, ai sensi del CRA avete obblighi propri. Complass mostra quali e documenta le vostre verifiche per prodotto.

I vostri obblighi ai sensi del CRA

Gli obblighi per importatori e distributori si applicano dall’11 dicembre 2027. Per i prodotti radio, obblighi analoghi si applicano già oggi ai sensi della direttiva sulle apparecchiature radio (RED).

Framework: CRA · Direttiva sulle apparecchiature radio (RED)

  • Prima dell’immissione sul mercato, gli importatori verificano che il fabbricante abbia svolto la valutazione della conformità, redatto la documentazione tecnica e apposto la marcatura CE Art. 19 CRAArticolo 19 Regolamento sulla ciberresilienza Obblighi degli importatori1. Gli importatori immettono sul mercato solo prodotti con elementi digitali conformi ai requisiti essenziali di cibersicurezza di cui all’allegato I, parte I, e laddove i processi messi in atto dal fabbricante siano conformi ai requisiti essenziali di cibersicurezza di cui all’allegato I, parte II. 2. Prima di immettere un prodotto con elementi digitali sul mercato gli importatori si accertano che: - a) il …Stato: 06.10.2026 · Fonte: EUR-Lex – OJ L 2024/2847, 20.11.2024, corrigenda incorporated: OJ L 2025/90555, 2.7.2025; OJ L 2025/90828, 17.10.2025Apri l’originale (EUR-Lex – OJ L 2024/2847, 20.11.2024, corrigenda incorporated: OJ L 2025/90555, 2.7.2025; OJ L 2025/90828, 17.10.2025) ↗
  • Gli importatori indicano nome e indirizzo di contatto sul prodotto o sull’imballaggio e tengono a disposizione la dichiarazione di conformità UE per almeno dieci anni Art. 19 CRAArticolo 19 Regolamento sulla ciberresilienza Obblighi degli importatori1. Gli importatori immettono sul mercato solo prodotti con elementi digitali conformi ai requisiti essenziali di cibersicurezza di cui all’allegato I, parte I, e laddove i processi messi in atto dal fabbricante siano conformi ai requisiti essenziali di cibersicurezza di cui all’allegato I, parte II. 2. Prima di immettere un prodotto con elementi digitali sul mercato gli importatori si accertano che: - a) il …Stato: 06.10.2026 · Fonte: EUR-Lex – OJ L 2024/2847, 20.11.2024, corrigenda incorporated: OJ L 2025/90555, 2.7.2025; OJ L 2025/90828, 17.10.2025Apri l’originale (EUR-Lex – OJ L 2024/2847, 20.11.2024, corrigenda incorporated: OJ L 2025/90555, 2.7.2025; OJ L 2025/90828, 17.10.2025) ↗
  • Prima della messa a disposizione, i distributori verificano la marcatura CE, i documenti e le indicazioni di fabbricante e importatore Art. 20 CRAArticolo 20 Regolamento sulla ciberresilienza Obblighi dei distributori1. Quando mettono un prodotto con elementi digitali a disposizione sul mercato, i distributori esercitano la dovuta diligenza per rispettare i requisiti stabiliti dal presente regolamento. 2. Prima di mettere un prodotto con elementi digitali a disposizione sul mercato, i distributori verificano che: - a) il prodotto con elementi digitali rechi la marcatura CE; - b) il fabbricante e l’importatore abbiano rispettato …Stato: 06.10.2026 · Fonte: EUR-Lex – OJ L 2024/2847, 20.11.2024, corrigenda incorporated: OJ L 2025/90555, 2.7.2025; OJ L 2025/90828, 17.10.2025Apri l’originale (EUR-Lex – OJ L 2024/2847, 20.11.2024, corrigenda incorporated: OJ L 2025/90555, 2.7.2025; OJ L 2025/90828, 17.10.2025) ↗
  • In caso di vulnerabilità o non conformità, entrambi informano il fabbricante e, in presenza di un rischio significativo, l’autorità di vigilanza del mercato

Mandatari. Ai sensi del CRA un fabbricante può designare per iscritto un mandatario nell’UE che, ad esempio, tiene a disposizione dichiarazione di conformità e documentazione tecnica per la vigilanza del mercato e collabora con le autorità. Lo sviluppo secondo i requisiti di cybersicurezza e la documentazione tecnica stessa restano in capo al fabbricante. Per i dispositivi medici un mandatario è obbligatorio se il fabbricante non è stabilito nell’UE. Art. 18 CRAArticolo 18 Regolamento sulla ciberresilienza Rappresentanti autorizzati1. Un fabbricante può nominare, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato. 2. Gli obblighi di cui all’articolo 13, paragrafi da 1 a 11, paragrafo 12, primo comma, e paragrafo 14, non rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato. 3. Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il rappresentante autorizzato fornisce una copia del mandato alle …Stato: 06.10.2026 · Fonte: EUR-Lex – OJ L 2024/2847, 20.11.2024, corrigenda incorporated: OJ L 2025/90555, 2.7.2025; OJ L 2025/90828, 17.10.2025Apri l’originale (EUR-Lex – OJ L 2024/2847, 20.11.2024, corrigenda incorporated: OJ L 2025/90555, 2.7.2025; OJ L 2025/90828, 17.10.2025) ↗ Art. 11 MDRArticle 11 MDR Authorised representative1. Where the manufacturer of a device is not established in a Member State, the device may only be placed on the Union market if the manufacturer designates a sole authorised representative. 2. The designation shall constitute the authorised representative's mandate, it shall be valid only when accepted in writing by the authorised representative and shall be effective at least for all devices of the same generic …Stato: 05.10.2026 · Fonte: EUR-Lex – consolidated version of 19.07.2026Apri l’originale (EUR-Lex – consolidated version of 19.07.2026) ↗

Quando siete voi stessi considerati fabbricanti. Se immettete un prodotto sul mercato con il vostro nome o marchio, oppure lo modificate sostanzialmente, assumete gli obblighi del fabbricante (artt. 21 e 22 CRA). Ciò vale anche se il prodotto è stato sviluppato da un’altra azienda. Alla pagina per i fabbricanti

Come vi supporta Complass

Obblighi in base al vostro ruolo

Il modulo CRA richiede il vostro ruolo e mostra gli obblighi per importatori o distributori, con attività ed evidenze per prodotto.

Scoprire di più sulla funzione

Richiedere i documenti al fabbricante

Richiedere dichiarazioni ed evidenze direttamente al fabbricante, verificarle e chiedere integrazioni.

Scoprire di più sulla funzione

Documentare le notifiche

Registrare le segnalazioni di vulnerabilità e annotare quando avete informato fabbricante e vigilanza del mercato.

Scoprire di più sulla funzione

Chiarire il ruolo

Il test “Sono interessato?” chiarisce in pochi minuti se siete importatore, distributore o, giuridicamente, fabbricante.

Al test “Sono interessato?”

Cosa Le serve come minimo in qualità di Importatore o distributore

Se è solo importatore o distributore ai sensi del CRA, questa selezione copre gli obblighi in Complass. Se è così, lo mostra il verifica di applicabilità gratuita.

Selezione minima Importatore o distributore

Pacchetto Start, taglia S

199 € netto al mese

  • Cyber Resilience Act (CRA): Obblighi degli importatori (art. 19) e dei distributori (art. 20): verifica di conformità e marcatura CE, informazione in caso di vulnerabilità e rischi. (Art. 19, 20 CRA (si apre in una nuova scheda))
  • Incident management
  • GDPR, Regolamento sull’IA e Protezione degli informatori (HinSchG) (protezione di base)

Con pagamento annuale, durata minima di 12 mesi. Pagamento mensile con un supplemento del 15 %. Tutti i prezzi al netto dell’IVA, aggiornati al 06/11/2026. Tutti i pacchetti e i moduli nella panoramica dei prezzi

Può adempiere agli obblighi anche senza Complass. Complass supporta attuazione e prova e non sostituisce la consulenza legale. Note legali

Domande frequenti

Qual è la differenza tra importatore e distributore?

Gli importatori immettono per la prima volta sul mercato dell’UE il prodotto di un fabbricante di un paese extra UE. I distributori mettono a disposizione un prodotto già immesso sul mercato dell’UE. Gli importatori, perciò, verificano in modo più approfondito dei distributori.

Da quando si applicano gli obblighi?

Come la maggior parte degli obblighi del CRA, quelli per importatori e distributori si applicano dall’11 dicembre 2027. Gli obblighi di notifica dei fabbricanti si applicano invece già dall’11 settembre 2026. Chi inizia presto può scegliere i fornitori per tempo e richiedere i documenti mancanti.

Vendiamo prodotti con il nostro marchio. Cosa cambia?

In tal caso, ai sensi del CRA siete considerati fabbricanti e assumete i relativi obblighi, anche se il prodotto è stato sviluppato da un’altra azienda. La pagina per i fabbricanti mostra cosa vi aspetta.

Provate Complass con i vostri dati

Create voi stessi il vostro accesso di prova, se volete con un progetto di esempio per ogni quadro normativo. Se preferite vedere prima Complass, richiedete una demo.